La vendita di beni mobili o immobili, può essere conclusa con patto di riscatto, con l'effetto che il venditore si riserva il diritto di riavere la proprietà della cosa venduta mediante la restituzione del prezzo (art.1500 c.c).
Nel caso di vendita di beni mobili il termine per il riscatto non può essere maggiore di due anni, mentre nel caso di vendita di beni immobili il termine per esercitare il diritto di riscatto è cinque anni.
Il patto di riscatto genera un diritto potestativo per il venditore che può esercitare nei termini innanzi indicati con un suo atto unilaterale che di per sé produce l'effetto giuridico della retrocessione della proprietà.
Il patto di riscatto, inoltre, crea un vincolo reale sulla cosa venduta, e pertanto anche se il primo acquirente rivende la cosa, il primo venditore può esercitare il riscatto anche nei confronti del terzo acquirente, purché nel caso di beni immobili il patto di riscatto risulti essere stato trascritto alla Conservatoria dei registri immobiliari (oggi Agenzia del Territorio), e nel caso di beni mobili ci sia la prova della certezza della data di sottoscrizione del patto di riscatto.
Il venditore che esercita il diritto di riscatto riacquista la proprietà libera da pesi o ipoteche eventualmente costituite successivamente alla stipulazione del patto di riscatto regolarmente trascritto.