Occorre premettere che ciascun partecipante alla comunione, a norma dell’art. 1111 c.c., ha il diritto di chiedere ed ottenere lo scioglimento della comunione volontaria, e quindi la divisione, sempre che, al momento della costituzione, i comunisti non abbiano stipulato il patto di rimanere in comunione per un dato periodo, che non può comunque eccedere il decennio, e salvo che, anche in tal caso, l’autorità giudiziaria non ordini ugualmente lo scioglimento, in presenza di gravi circostanze.
La comunione di diritti su di un determinato bene deve essere intesa come la partecipazione di più persone alla titolarità di un diritto su tale bene. Tale definizione, di carattere generale, può essere riferita sia alla proprietà e ad altri diritti di godimento su cose, sia a diritti di credito. Infatti, come più persone possono congiuntamente acquistare la proprietà di un immobile, a titolo esemplificativo, più persone possono anche congiuntamente diventare cessionarie di un unico credito.
E’ naturale peraltro che, ogniqualvolta uno stesso diritto faccia capo ad una pluralità di persone, occorra elaborare una serie di norme volte a regolare le modalità di esercizio del diritto comune ed i rapporti interni tra i contitolari, nonché nei confronti di terzi.
Tali regole, nel nostro ordinamento, sono dettate dagli artt. 1100 e seguenti c. c.
Attraverso quali vicende può sorgere una comunione di diritti?
Una comunione di diritti può insorgere a seguito di un atto di autonomia tra privati (es. compravendita di un immobile in favore di più soggetti), di una successione a causa di morte a cui partecipi una pluralità di coeredi (si parla allora di comunione ereditaria) o, ancora, in forza di un provvedimento giurisdizionale che riconosca la titolarità di un diritto in capo a più persone.
A seconda della natura della comunione che viene di volta in volta presa in considerazione, possono trovare applicazione norme speciali: ad esempio, qualora la comunione di cui si discuta presenti natura ereditaria, alla cessione delle singole quote si applicherà, anziché la norma generale dettata dall’art. 1103 c.c., la disciplina speciale stabilita dall’art. 732 c.c. in tema di diritto di prelazione ereditaria.