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differenza tra la prelazione volontaria e la prelazione legale

Volevo conoscere quali sono gli effetti di un patto o accordo di prelazione in relazione alla facoltà di disporre che spetta di diritto al proprietario?

E volevo sapere qual'è la differenza tra la prelazione volontaria e la prelazione legale?

 

Con il patto di prelazione una parte attribuisce all'altra il diritto di essere preferito alle altre parti, a parità di condizioni, nell'eventualità in cui il soggetto che ha assunto l'obbligazione si determini a  stipulare un contratto.

Nell'ipotesi in cui il proprietario di un bene abbia stipulato un contratto di prelazione, prima di alienare il bene ad un terzo, sarà obbligato ad offrirlo a chi contrattualmente ha conseguito il diritto di prelazione, alle stesse condizioni cui il terzo sarebbe disposto ad acquistare.

Il patto di prelazione (c.d. Prelazione volontaria) ha efficacia meramente obbligatoria, pertanto in caso di mancato adempimento, chi ha il diritto di prelazione potrà agire per ottenere il risarcimento del danno. Non potrà invece avere una tutela di tipo reale e pertanto non potrà riscattare il bene presso il terzo acquirente.

Con il patto di prelazione volontaria è possibile quindi comprimere la facoltà di disporre del proprietario, che nel caso di mancata osservanza dell'obbligo assunto sarà tenuto a risarcire il titolare del diritto di prelazione.

La prelazione legale, invece è opponibile ai terzi, e quindi, il soggetto titolare del diritto di prelazione ha la facoltà di riscattare il bene presso il terzo acquirente.

Le ipotesi di prelazione legale sono previste per legge.

Potrebbe specificarmi alcuni casi di prelazione previsti dalla Legge?

 

Per esempio, la Legge 392/78 all'art.38 stabilisce che il locatore se decide di alienare l'immobile locato deve obbligatoriamente darne comunicazione la conduttore, specificando il corrispettivo e le altre condizioni previste per la conclusione del contratto di compravendita. Analogo diritto di prelazione spetta al conduttore di fondi rustici ai sensi della Legge 590/65 art.8, ovvero il diritto di prelazione spettante al confinante coltivatore diretto in caso di alienazione del fondo rustico (art. 7 L.817/71 e art.7 dlgs 228/2001). Altra ipotesi è prevista dal codice civile per i coeredi nella comunione ereditaria (art. 732 c.c.).  In tutte queste ipotesi, in caso di mancato adempimento del soggetto obbligato, il soggetto titolare del diritto di prelazione ha la facoltà di riscattare il bene presso il terzo acquirente.

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