L'art. 949 del codice civile disciplina l'azione negatoria, questo procedimento permette al proprietario di ottenere dal Giudice l'accertamento della inesistenza del preteso diritto (servitù, usufrutto, uso, abitazione, etc) da parte del terzo e il contestuale ordine rivolto al medesimo di cessare le eventuali molestie o turbative della proprietà.
Il proprietario che esperisce questa azione ha il solo onore di dimostrare die avere il diritto di proprietà sulla cosa, sarà, invece, onere del terzo provare l'esistenza e la consistenza del suo preteso diritto contestato dal proprietario.
Art. 949 Codice Civile
Se sussistono anche turbative o molestie, il proprietario può chiedere che se ne ordini la cessazione, oltre la condanna al risarcimento del danno