No, il legislatore considerata l'ampiezza del diritto reale di usufrutto che di fatto svuota quasi totalmente i poteri del proprietario (detto nudo proprietario), ha voluto limitare gli effetti rendendoli temporanei. Infatti se l'usufruttuario è una persona fisica il diritto non può durare altre la vita del medesimo, pertanto con la morte dell'usufruttuario si estingue il diritto di usufrutto e non passa agli eredi, se, invece, l'usufruttuario è una persona giuridica (società o enti con personalità giuridica) l'usufrutto non può avere una durata superiore ai 30 anni.
I principali diritti che contraddistinguono il diritto reale di usufrutto sono:
Il proprietario, detto “nudo proprietario” quando un diritto di usufrutto grava sulla sua proprietà, conserva la facoltà di disporre della cosa, può ad esempio venderla, ma il diritto di usufrutto segue il bene e pertanto l'usufruttuario potrà continuare a godere della cosa anche nei confronti del nuovo acquirente, entro i limiti innanzi indicati.
Il diritto di usufrutto può costituirsi per volontà delle parti e quindi per contratto o per testamento, e in questi casi si definisce “usufrutto volontario”, oppure può costituirsi per legge (cosiddetto usufrutto legale) come nell'ipotesi prevista dall'art.324 c.c. che disciplina il diritto di usufrutto spettante ai genitori sui beni dei figli minori. L'usufrutto si può acquistare anche per usucapione (art. 978 cc).
Competono all'usufruttuario le spese e gli oneri di custodia, e le spese per l'amministrazione e la manutenzione ordinaria. Sono a suo carico anche le eventuali riparazioni straordinarie che siano conseguenti ad inadempimenti relativi agli obblighi della ordinaria manutenzione della cosa (art. 1004c.c.). Le riparazione straordinarie che non siano conseguenti ad inadempimento dell'usufruttuario, competono interamente al proprietario (art. 1005 c.c.).
Inoltre l'usufruttuario è tenuto a pagare le imposte egli alti pesi che gravano sul reddito (art. 1008), mentre le imposte che gravano sulla proprietà devono essere pagate dal nudo proprietario .
L'usufruttuario al momento dell'estinzione del suo diritto deve restituire le cose che formavano oggetto del diritto di usufrutto al proprietario. Le cose devono essere restituite nello stato in cui si trovavano al momento della ricezione, salvo il naturale deterioramento derivante dall'uso diligente. Per uso diligente viene richiamato dal codice civile il concetto di diligenza del buon padre di famiglia (art. 1001 comma 2° c.c) e deve intendersi la diligenza dell'uomo medio
Se il diritto di usufrutto interessava una universalità di cose, l'usufruttuario al termine del suo diritto dovrà reintegrare le singole cose perite.
Il diritto reale di uso differisce dal diritto reale di usufrutto in relazione alla limitazione della facoltà di godimento della cosa, infatti mentre nell'usufrutto è illimitata salvo il rispetto della destinazione economica della cosa, nel diritto d'uso è limitata, infatti, l'usuario può servirsi della cosa limitatamente a quanto occorre ai suoi bisogni e quelli della sua famiglia, mentre al proprietario spetta il godimento di ciò che eccede tale misura (art. 1021 c.c.).
Il diritto di abitazione è ancora più limitato e consiste nel diritto di abitare una casa limitatamente ai bisogni propri e quelli della famiglia (art. 1022 c.c.)
Entrambi i diritti reali (uso e abitazione) non possono essere oggetto di cessione e non possono essere concessi in locazione (art.1024 c.c.).