In base alle informazioni da Lei fornite, il rapporto tra Lei ed il proprietario dell’appartamento si è instaurato di fatto, non essendo mai stato stipulato un contratto scritto. Si precisa, tuttavia, che il contratto di locazione, ai sensi dell’art. 1350 c.c., non necessita, ai fini della validità, della forma scritta.
Sul punto si richiama la seguente sentenza, secondo cui “la forma scritta ad substantiam (ovvero a pena di nullità) è prevista dall'art.1350 c.c. soltanto per quei contratti che originariamente prevedono una locazione di durata superiore ai nove anni (Cass. civ. Sez. III,16-02-1998, n. 1633)”. Nel Suo caso, non essendo stata prevista fin dall’inizio una durata del rapporto eccedente i nove anni, rimane valido il contratto di locazione concluso verbalmente con il proprietario. La mancanza di forma scritta rileva esclusivamente nel senso di rendere sicuramente più difficile dimostrare gli accordi intercorsi relativi ad es. all'ammontare del canone, alla scadenza etc.
In altri termini, in difetto di atto scritto, che provi i termini del rapporto, bisogna necessariamente ricorrere ad altre prove, in primo luogo alla prova testimoniale. Grazie alle deposizioni dei testimoni che si rendessero necessarie a fronte di un’azione giudiziale promossa dal locatore per il rilascio dell’immobile, sarebbe comunque possibile determinare l’inizio del contratto di locazione in oggetto, da far coincidere con la data in cui di fatto Lei cominciò a godere dell’appartamento, e quindi i successivi rinnovi taciti del contratto, di quattro anni in quattro anni, in mancanza di precedenti disdette.
Anche in mancanza di forma scritta, dunque, il proprietario, per ottenere la liberazione dell’immobile, è tenuto ad inviarLe mediante raccomandata a/r la disdetta dal suddetto contratto, almeno sei mesi prima della prossima scadenza.