L’art. 1129 c.c. prevede che, quando i condomini sono più di quattro, è necessaria la nomina di un amministratore. Tale principio è inderogabile, tanto che, in caso di inerzia dell’assemblea dei condomini, ciascuno di essi potrà rivolgersi all’autorità giudiziaria, la quale procederà alla nomina, su istanza di parte, con provvedimento emesso in camera di consiglio, ovvero seguendo una procedura agile e snella.
L’assemblea, invece, se chiamata a deliberare in ordine alla nomina dell’amministratore, dovrà rispettare i quorum costitutivi e deliberativi previsti dall’art. 1136 c.c., secondo e quarto comma, secondo cui sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio da determinarsi in base alle tabelle millesimali.
L’amministratore dura in carica un anno, ma può essere revocato in ogni tempo dall’assemblea, oppure dall’autorità giudiziaria, su ricorso di un condomino, mediante decreto, nel caso in cui egli non renda il conto della sua gestione per due anni, o vi sia fondato sospetto di gravi irregolarità da parte sua.
La figura dell’amministratore, peraltro, deve essere considerata come quella di un mandatario dei compartecipi al condominio, i quali, dunque, mantengono il potere di agire personalmente a difesa dei propri diritti, singoli e comuni, e rispondono solidalmente delle obbligazioni assunte dall’amministratore a nome e per conto del condominio.