In deroga a quanto stabilito dall'art. 1614 c.c., l'art. 6 della Legge n. 392/78, mantenuto in vigore anche dalla successiva Legge n. 431/98 in materia di locazioni ad uso abitativo, prevede che, in caso di morte dell’inquilino, gli succedono nel contratto il coniuge, gli eredi ed i parenti e affini con lui abitualmente conviventi. Le condizioni affinché operi la successione nel contratto intestato al conduttore defunto sono pertanto due e debbono ricorrere entrambe: in primo luogo la "abituale convivenza" con il defunto di colui che intenda succedergli nel contratto stesso e, quindi, la qualità di coniuge o di erede, sia legittimo che testamentario, o di parente o affine.
A tali categorie di soggetti deve tuttavia essere aggiunto, a seguito dell’epocale sentenza n. 404/88 della Corte Costituzionale, il convivente more uxorio, a cui la Consulta ha appunto riconosciuto il diritto di succedere nella locazione al conduttore defunto, a prescindere dalla situazione familiare del titolare del contratto e dalla presenza di eredi legittimi. E’ stata questa una delle prime fattispecie in cui i giudici italiani hanno attribuito rilevanza giuridica alla condizione della famiglia di fatto, che tuttavia rimane tuttora sprovvista di una tutela su un piano generale.
Lei ha pertanto pieno diritto di rispondere al proprietario di casa con una raccomandata a/r, nella quale faccia valere il Suo diritto a permanere nell’appartamento, nei medesimi termini ed alle medesime condizioni già accettate dal Suo compagno, in base alla normativa innanzi illustrata.