Per rispondere a tale domanda, occorre fare riferimento ad una serie di norme, quali l'art. 1576 c.c., l'art. 9 della legge n. 392/78 sull'equo canone, le decisioni giurisprudenziali e gli accordi intervenuti tra rappresentanti dei conduttori da un lato e dei locatori dall'altro. Dal complesso di fonti ora indicato è possibile desumere il principio generale, secondo il quale, quando il bene locato è inserito in un contesto condominiale, le spese sono da suddividere tra locatore e conduttore nel senso di porre, in linea generale, a carico del primo gli esborsi relativi ad interventi di straordinaria manutenzione e di far gravare, invece, sul secondo le spese attinenti ad opere di ordinaria amministrazione.
In applicazione di tale principio, a titolo esemplificativo, risultano dunque dover essere sostenute dal proprietario le spese inerenti l'amministrazione del condominio in generale, l'installazione e la straordinaria manutenzione dell'antenna TV centralizzata, così come dell'ascensore e dell'impianto citofonico e videocitofonico, la sostituzione e la riparazione di grondaie e tubi pluviali, la realizzazione di opere murarie di riparazione alle strutture dello stabile, mentre il conduttore si ritiene obbligato a sostenere le spese di manutenzione e di esercizio dell'ascensore, nonchè a pagare le tasse per l'occupazione del suolo pubblico e per lo smaltimento dei rifiuti ed a sopportare i costi della fornitura dell'acqua e dell'energia elettrica.